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Articolo aggiuntivo n. 57-ter.010 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 57-ter.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

  1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 12 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.