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Articolo aggiuntivo n. 31-bis.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 31-bis.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo l'articolo 31-bis, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.1.
(Disposizioni in materia di mototerapia)

  1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elaborazione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti.