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Articolo aggiuntivo n. 27.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 27.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per l'agevolazione contributiva per l'occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio applicata dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea confinanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 12 gennaio 2021 un Fondo per la riduzione del costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.
  2. Il Fondo, con una dotazione annuale di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinate le modalità di accesso all'agevolazione e la quota di esonero, in modo che le minori entrate non siano superiori alla dotazione di cui al comma 2.
  4. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il Ministro del lavoro provvede a rideterminare i destinatari e gli importi dei benefici del reddito di cittadinanza al fine di garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.