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Proposta di modifica n. 21-bis.100 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 21-bis.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I genitori lavoratori con figli con disabilità nanna diritto a fruire alternativamente, per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio disabile convivente, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al novanta per cento della retribuzione. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità è calcolata, nella predetta misura, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità è calcolata in misura pari al novanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al novanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo di cui al presente comma è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.