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Proposta di modifica n. 21.2 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 08/10/20

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, primo periodo, le parole: «1200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1800 euro» e le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 11, le parole: «1.569 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.782 milioni di euro».

  Conseguentemente, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole «2000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3000 euro»;
   b) al comma 5, le parole «236,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «354,9 milioni di euro».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.