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Articolo aggiuntivo n. 11.06 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto)

  1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.
  2. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la lettera: « ee-octies) Isole Cheradi;».
  3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale «Isole Cheradi».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2021, e in euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.