Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 74-bis.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 74-bis.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo, l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

  1. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.», apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.»;
   c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.»;
   d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».