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Articolo aggiuntivo n. 58-ter.03 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 58-ter.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77,
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,