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Articolo aggiuntivo n. 58-ter.02 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 58-ter.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

  1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.