Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 51.1 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 51.
  • status: Id. em. 51.2

testo emendamento del 07/10/20

  All'articolo 51 apportare le seguenti modifiche:
   a) le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: dal codice unico di progetto (CUP) aggiungere le seguenti parole: nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.;
   c) al comma 2 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere: e di cui all'articolo 24, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,;
   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80 per cento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20 per cento entro il 30 aprile».