Articolo aggiuntivo n. 38-bis.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 38-bis.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:

Art. 38-ter.
(Misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive)

   1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone sorde e sordocieche, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno, tempestivo e gratuito accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive in genere.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.