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Articolo aggiuntivo n. 30-bis.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 30-bis.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.30-ter.
(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, primo periodo le parole: «e direttore scientifico» sono soppresse;
   b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: «il direttore scientifico» a: «grande dimensione» sono soppresse;
   c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.».