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Articolo aggiuntivo n. 28.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

  1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.
  2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.