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Proposta di modifica n. 15.1 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 15.
argomenti:  

testo emendamento del 07/10/20

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

  1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4.1 benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».
  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

  3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 46 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
   c) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.