Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 11.011 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori Ex Uva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato «Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Uva in Amministrazione straordinaria» destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.