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Articolo aggiuntivo n. 10-bis.02 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 10-bis.

testo emendamento del 07/10/20

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni in materia di previdenza peri pescatori professionali)

  1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: «pescicoltura», sopprimere la seguente: «ecc»;
   b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: «I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.».

  2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.
  3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le seguenti: «e delle acque interne».