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Articolo aggiuntivo n. 113.0.58 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        - dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.'';

        - dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive''.

        2.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui a all'articolo 114 comma 4.».