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Proposta di modifica n. 57.18 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

All'articolo 57 apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        Â«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

        b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le seguenti: «1º novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

        c) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        Â«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di- cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,-di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.

        3-ter. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.'', sono sostituite dalle seguenti: ''due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico''.

        3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

        3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: ''9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''.

        3-sexies. All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''4-ter. In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

        4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura dì cui al comma 4-ter, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego''.

        3-septies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione ditali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera b) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

        3-octies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 20219, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

        3-nonies. Al fine di-dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottataci sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».