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Proposta di modifica n. 63.13 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. All'articolo 66 terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo le parole: ''e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione'' sono inserite le seguenti: ''o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa'' e dopo il comma 5 è inserito il seguente: ''Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione''.

        1-ter. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

        1-quater. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, è posticipato al 31 dicembre 2020.».