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Articolo aggiuntivo n. 82.0.3 (testo 4) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

        1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:

            a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

            b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede, del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma».