presentato il 05/10/2020 in V Bilancio del Senato da Anna Maria BERNINI (FI) e altri 51 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 05/10/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 61-bis.
(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)
1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età , lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
2. l soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività :
a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;
b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;
c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;
d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di. cui al comma 11 sia posseduto dalla maggioranza dei soci».