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Articolo aggiuntivo n. 74.0.7 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

        1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        ''b-bis) In via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi dei decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di curo 3.500,00, oltre ad una contributo del 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione''.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui ai comma 1, anche prevedendo il coinvolgimelo delle officine autorizzate alla revisione auto.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 2018».