Proposta di modifica n. 80.22 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        Â«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla rubrica sopprimere le seguenti parole: ''di giovani artisti e compositori emergenti'';

            b) al comma 1 le parole: ''per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021'';

            c) il comma 2 è soppresso.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.».