Proposta di modifica n. 77.4 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

Apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

        Â«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: ''Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti'';

            b) al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        Â«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020''».

            c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        Â«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.''».