Proposta di modifica n. 26.9 (testo 3) al ddl S.1925
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/10/20

Apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            Â«d) al primo periodo le parole: ''380 milioni di euro per l'anno 2020'' con le seguenti: ''663,1 milioni di euro per l'anno 2020''»;

        b) all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        Â«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        ''2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

        2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto''.

        1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

        1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni dì euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.».

        Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

        - al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comporto.»;

        - al secondo periodo le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostitute dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».