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Articolo aggiuntivo n. 20.0.38 al ddl S.1721 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Precluso

testo emendamento del 05/10/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

        1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi;

            b) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravi procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

            c) prevedere che la procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entri in vigore il 1° settembre 2022.

        2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»