Articolo aggiuntivo n. 30.0.150 (testo 2) al ddl S.1925

testo emendamento del 02/10/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

        1. Al fine di valorizzare l'integrazione sociosanitaria, il personale appartenente ai profili professionali di assistente sociale sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di

            quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge.

        2. All'articolo 2-quinquies, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "a 650" sono sostituite con le seguenti: "a 800".».