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Articolo aggiuntivo n. 44.0.1 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: «Art. 44-bis

testo emendamento del 02/10/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

        1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Le risorse di cui al comma 1 non assegnate per le finalità di cui allo stesso comma, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.";

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione  all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione  all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato."

            d) al comma 4 le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

            e) al comma 5, dopo le parole "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";

            f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

         "5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

        5-ter. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.";

            g) al comma 6, le parole "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5, 5-bis e 5-ter".

        2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera f), capoverso 5-ter del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.7."».