Proposta di modifica n. 22.4 (testo 2) al ddl S.1925

testo emendamento del 02/10/20

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, in via prioritaria dalle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura.»

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e dei casalinghi».