presentato il 01/10/2020 in V Bilancio del Senato da Giulia LUPO (M5S) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 01/10/20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)
1. Ai fini dell'accesso del personale navigante dell'aviazione civile al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in considerazione delle peculiarità nella composizione delle relative retribuzioni, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro del predetto personale si considerano non continuativi.
2. Con riferimento al personale navigante dell'aviazione civile, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche ai lavoratori del personale navigante dell'aviazione civile che subiscono una riduzione delle ore mensili di volo pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso al Fondo medesimo.».