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Articolo aggiuntivo n. 59.0.31 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 59.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 01/10/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

        1. Ai fini dell'accesso del personale navigante dell'aviazione civile al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in considerazione delle peculiarità nella composizione delle relative retribuzioni, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro del predetto personale si considerano non continuativi.

        2. Con riferimento al personale navigante dell'aviazione civile, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche ai lavoratori del personale navigante dell'aviazione civile che subiscono una riduzione delle ore mensili di volo pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso al Fondo medesimo.».