Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 41.7 al ddl S.909 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/11/18

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura».