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Articolo aggiuntivo n. 113.0.1 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 113.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

        1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

        ''Art. 11. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

        2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

            a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

            b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13 .000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28 .000 euro, ma non a 37.000 euro;

            c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 curo, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

        3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

        4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

        5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

        6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.'';

            b) all'articolo 77, le parole: ''24 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''23 per cento''.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede: quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati; quanto a 5.000 milioni di euro ai sensi dei commi seguenti.

        3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

        4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

        Conseguentemente,

        all'articolo 114, sopprimere il comma 4;

        alla Tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, voce: ''Ministero dell'economia e delle finanze'', apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.