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Proposta di modifica n. 100.11 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 100.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/09/20

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        Â«4. Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, ad eccezione del noleggio e locazione natanti, non può comunque, essere inferiore a euro 2.500».