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Proposta di modifica n. 109.5 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 109.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 29/09/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti:«31 dicembre 2021»;

        b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

            Â«e-bis) al comma 1, dopo le parole:''legge 25 agosto 1991, n. 287'', sono inserite le seguenti: '', nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto,''»;

        c) al comma 2:

            1) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per l'anno 2020 e di 255 milioni di euro per l'anno 2021»;

            2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e pari a 255 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».