Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 112.0.9 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 112.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 29/09/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Imputazione dei redditi fondiari nel periodo di emergenza da Covid-19).

        1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''salvo quanto stabilito'' sono aggiunte le seguenti: ''dal comma 1-bis. e'';

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ''1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti in tutto o in parte nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, non concorrono a formare il reddito imponibile, purché la mancata percezione sia comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore, sotto la propria responsabilità, dichiari che l'attività lavorativa o professionale ovvero gli introiti, a qualunque titolo riscossi, ovvero le attività d'impresa sono state limitate o interrotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Tale dichiarazione è trasmessa dal locatore all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti relativi agli immobili di cui al primo periodo''.».