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Articolo aggiuntivo n. 44.0.3 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 44.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi a partire dal 1º gennaio 2021)

        1. Con decorrenza 1º gennaio 2021 le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari sono conferiti alla Regione Veneto per la relazione Bologna-Verona-Brennero ed alla Regione Friuli Venezia Giulia per le relazioni Trieste-Venezia-Udine.

        2. Per i servizi di cui al comma 1, le regioni di cui al medesimo comma subentrano allo Stato e procedono, entro il 31 dicembre 2020, a porre in essere le procedure per l'affidamento dei relativi servizi, a seguito della sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le regioni e le Province Autonome interessate dai collegamenti.

        3. Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono assegnate per 9.918.167 di euro alla regione Veneto e per 20.021.417 di euro alla regione Friuli Venezia Giulia.

        4. Le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario sono assegnate per le medesime finalità alla Regione Veneto per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

        5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti secondo il contatto attualmente vigente fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021».