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Proposta di modifica n. 32.3 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Ritirato
argomenti:    

testo emendamento del 28/09/20

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro» con le seguenti: «468 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 milioni di euro»;

            b) al comma 2, le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:» sono sostituite dalle parole «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata:»;

            c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

        Â«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

        6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»;

            d) al comma 7, sostituire le parole: «400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro» con le seguenti: «468 milioni di euro nel anno 2020 e di 700 milioni di euro»

        Conseguentemente,

        - all'articolo 114, comma 4, Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «182 milioni di euro per l'anno 2020»;

        - all'articolo 114, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        Â«4-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 32, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».