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Articolo aggiuntivo n. 33.0.2 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di semplificazione in materia di ITS)

        1. All'articolo i, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''30 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 maggio'';

            b) sono soppresse le parole: ''alle regioni, che le riversano''.

        2. All'articolo 6, comma i, del decreto legislativo lo settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), e aggiunta la seguente:

                ''a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;''.

        3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''gli organismi di ricerca,'' sono aggiunte le seguenti: ''gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,''».