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Articolo aggiuntivo n. 54.0.10 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 54.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fonda crediti di dubbia esigibilità)

        1. Limitatamente all'anno 2020, in considerazione dei pregiudizi riflessisi sui bilanci comunali e derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale.

        2. AI paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: ''salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e per l'esercizio 2020, in base alle norme vigenti in regime di emergenza''».