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Articolo aggiuntivo n. 26.0.42 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di diritti e pari opportunità).

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) al primo periodo, le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''annui a decorrere dall'anno 2020'';

                2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

            b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        ''2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

        2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

        2-ter. Il programma di cui al comma 2 è definito con decreto del Ministero per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis.»;

            c) à comma 3, le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''annui a decorrere dall'anno 2020'';

            d) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

        Conseguentemente, al Capo I, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", diritti e pari opportunità".