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Articolo aggiuntivo n. 44.0.6 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 44.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso da parte degli Enti Locali all'incentivo ''ecobonus'' per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).

        1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria M1 e delle categorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km e di motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni».