Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 33.0.6 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)

        1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

        2. È autorizzata, altresì, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la spesa di 5 milioni di euro per l'assunzione di korrepetitor al pianoforte e al clavicembalo per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e di tecnici di laboratorio nelle Accademie di Belle arti e negli ISIA.

        3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i profili giuridici ed economici del personale di cui al comma 2. Il trattamento economico spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza-Collaboratore del ceni Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il medesimo decreto saranno determinate le dotazioni organiche del personale di cui al comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.

        4. 1 contratti di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla professione di docente nelle Istituzioni AFAM.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

            a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

            b) quanto a 15 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»