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Articolo aggiuntivo n. 52.0.15 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 52.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Poteri speciali Roma capitale)

        1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo i, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti ad essa spettanti secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

        ''2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.''.

            b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale.''».