Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 54.0.16 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 54.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio degli Enti locali in predissesto).

        1. All'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

        ''2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato nel rispetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato i prestiti stipulati all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la spesa corrente di risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi''».