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Articolo aggiuntivo n. 54.0.1 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 54.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/09/20

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020».

        Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

        2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».