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Proposta di modifica n. 51.2 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 51.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/09/20

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma i, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «31 milioni»;

        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare ai comuni capoluogo di provincia, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Ai comuni capoluogo di provincia, si applicano le stesse disposizioni previste per i centri metropolitani di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141».