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Proposta di modifica n. 57.39 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/09/20

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        Â«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3 le parole: ''entro il 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2026'';

            b) al comma 4, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i nove anni successivi'' e le parole: ''per il 2019 e il 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il 2019, il 2020, 11 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026'';

            c) al comma 6 le parole: ''e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026'' e le parole: ''dal 2019 al 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2026''.

        6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».