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Articolo aggiuntivo n. 57.0.53 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

        1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.

        2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.

        3. L'articolo 40 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

        5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».