presentato il 24/09/2020 in V Bilancio del Senato da Raffaele MAUTONE (Ipf-CD) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 24/09/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Istituzione presso le aziende ospedaliere della culla per la vita, dei centri per la vita e formazione del personale medico e degli operatori sanitari)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano posso istituire presso le aziende sanitarie ospedaliere una struttura di accoglienza denominata ''culla per la vita'' al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i principi per l'installazione delle strutture di cui al comma i e in particolare:
a) stabilire un luogo facilmente accessibile;
b) garantire l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla di cui al comma 1;
c) prevedere un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;
d) stabilire un presidio di controllo h 24 e rete con il servizio di soccorso medico;
e) istituzione di un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e il funzionamento delle strutture sanitarie che istituiscono le strutture di cui al comma 1.
3. Le aziende sanitarie ospedaliere possono, istituire ''centri per la vita'' al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione o abbandono dopo la nascita.
4. I centri di cui al comma 3 forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, fornendo supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.
5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».