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Articolo aggiuntivo n. 31.0.34 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 31.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

        1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

        2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.

        3. Fino al completamente delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

        4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».